E' stato pubblicato sul
BURL Serie Ordinaria n. 52 di Martedì 22 dicembre 2015 il BANDO PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO ANNO 2016
relativo alla MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA (SOTTOMISURA 11.1
PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE
BIOLOGICA e SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE
E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA).
IMPEGNI DELLE OPERAZIONI
11.1.01 “CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” E 11.2.01
“MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”
La durata degli impegni
per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell’anno 2016 è di 6
anni.
Gli impegni sottoscritti
dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1
gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni di Misura per
le operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e
11.2.01 “Mantenimento al metodo di agricoltura biologica” sono i
seguenti:
A. Adottare/mantenere il
metodo di produzione biologica, come definito ai sensi del
regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e
s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per
l'attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008) su
tutta la SAU1 aziendale biologica.
B. Sulle superfici
richieste a premio deve essere portato a termine il ciclo colturale
ordinario, che si conclude con la raccolta delle produzioni destinate
ad uso alimentare o zootecnico. Tale impegno si intende rispettato
anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur
non ancora produttivi.
NOTA BENE: La perdita
della certificazione biologica (iscrizione all’elenco degli
operatori biologici) comporta la decadenza totale della domanda in
quanto tale fattispecie si configura come impegno essenziale.
Combinabilità degli
impegni della Misura 11
Per combinabilità si
intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per
una medesima coltura , contestualmente agli impegni della Misura 11
anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse. La Misura 11
è combinabile esclusivamente:
a) con le seguenti
operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni
agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20: - 10.1.03
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” - 10.1.10
“Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” -
10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” +
10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
b) con l’azione I
“Conservazione della biodiversità nelle risaie” della Misura 214
Pagamenti Agroambientali del PSR 2007-13.
ENTITÀ DEL PREMIO
ANNUALE
E’ concesso un
pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo
rotazione primaria del fascicolo aziendale.
Ai fini della presente
Misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura:
seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e
colture foraggere per aziende zootecniche.
Per le superfici soggette
ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:
Il premio relativo al
gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” può
essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento
certificato biologico, che reimpieghino, nella dieta delle specie
allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle
superfici ammesse a premio utilizzabili (conversione o mantenimento).
Il premio quindi non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto
venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o
convenzionali. Le aziende zootecniche con allevamento biologico non
hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali in questo
gruppo coltura.
Collegamenti con la quota
greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell’art.
43 del reg. UE n. 1307/2013.
La definizione dei premi
di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni
corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi
connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro
che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli
obblighi previsti dal greening.
Condizioni relative al
richiedente
Possono presentare
domanda per accedere ai benefici della Misura 11 solo i soggetti che
soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure
1 e 3 di seguito precisati:
1. risultano essere
“agricoltore in attività”, così come definito dall’art. 9 del
regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n.
639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014, dall’art. 1 del DM
1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla
Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.
2. hanno presentato
notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale
degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e al momento
della domanda sono già iscritti a tale elenco;
3. hanno presentato
notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale
degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015, al momento della
domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato
dall’ Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 9.3 del D.M. n.
18354/2009).
I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del
presente punto 3, non saranno comunque ammissibili alla Misura
qualora la loro iscrizione all’elenco regionale degli operatori
biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2016.
La cancellazione
dall’elenco regionale degli operatori biologici, durante il periodo
di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con
conseguente restituzione dei premi percepiti.
Condizioni relative alle
aziende miste
Le aziende miste sono
ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino
contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) siano costituite da
unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità
non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce
tampone, siepi e filari, strade;
b) le superfici delle
unità di produzione biologica e convenzionale devono essere
destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura.
Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità
produttive aziendali siano poste in Comuni diversi della Lombardia,
anche non contigui, e/o in Regioni confinanti.
Le condizioni di cui ai
punti a) e b) si intendono rispettate qualora un’azienda mista sia
composta da unità di produzione convenzionali site in Regioni non
confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi
aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di
produzione.
La superficie minima
oggetto di impegno è pari a 0,5 ha di SAU per i Comuni classificati
da ISTAT di collina o di montagna e 1 ha di SAU per i comuni
classificati da ISTAT di pianura.
La superficie minima
viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna
o pianura), ma indipendentemente dall’operazione richiesta
(conversione o mantenimento).
Al momento della
presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda
per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei
seguenti procedimenti:
- notifica di attività
biologica, iniziale o di variazione che abbia l’istruttoria chiusa
positivamente;
- fascicolo aziendale
aggiornato.
Colture ammesse a premio
Le operazioni si
applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:
• seminativi: tutte le
colture, identificate da apposito codice coltura “Seminativi”.
Non sono ammesse a premio
le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.
• colture orticole:
tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture
orticole”.
Non sono ammessi a premio
orti e frutteti familiari. Si intendono come familiari gli orti ed i
frutteti con superfici inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la
coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate,
frutta, vigneti, la cui produzione è destinata all’autoconsumo.
• colture arboree:
tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture
arboree” .
Non sono ammessi a premio
i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.
• prato permanente:
tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Prato
permanente”.
Non sono ammessi a premio
i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni
ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna.
• colture foraggere per
aziende zootecniche: tutte le colture, identificate da apposito
codice coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche”.
Non sono ammessi a premio
i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni
ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna.
Non sono inoltre ammesse
le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche.
Condizioni per
beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”
Possono richiedere il
premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” le imprese con
almeno un allevamento biologico o in conversione, notificato e
certificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel
proprio allevamento biologico.
Lo specifico premio
previsto per le “Colture foraggere per aziende zootecniche” è
concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:
a) conduzione di un
allevamento biologico o in conversione notificato e certificato, ai
sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi,
di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB);
b) conduzione di
superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è reimpiegato nel
proprio allevamento per l’alimentazione del bestiame;
c) la quantità di
superficie ammessa a premio “Colture foraggere per aziende
zootecniche” deve essere pari a quella utile a soddisfare il
seguente rapporto UB/ha:
- 1 ettaro per UB
allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di
collina e montagna;
- 0,67 ettari per UB
nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.
Presentazione delle
domande
Per l’anno 2016 i
soggetti aventi diritto possono presentare le
seguenti tipologie di domanda:
• domanda di aiuto da
parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 11 e che
intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n.
1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del
premio relativo al primo anno d’impegno.
• domande di pagamento
da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 11
nell’anno 2015, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle
autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Quando presentare la
domanda di aiuto e la domanda di pagamento
Accesso preferenziale
all’operazione
Sarà garantito un
accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti:
1. superfici richieste a
premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone
Vulnerabili ai Nitrati;
2. conversione
all’agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale
condotta;
3. presenza di sistemi di
controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi
fitosanitari (trappole a controllo remoto, capannina
agrometereologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il
possibile sviluppo di malattia) o di biofiltri depuratori (biobed).
L’accesso preferenziale
per il requisito di cui al punto 1 viene concesso solo se almeno il
50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate. La
quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di
superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste
al punto 1.
Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più
tipologie di aree tra quelle previste al punto 1, la stessa viene
conteggiata una sola volta.
La domanda di aiuto e la
domanda di pagamento devono essere presentate a partire dal 31 marzo
2016 ed entro il 15 maggio 2016 come previsto dall’articolo 13 del
Reg. (UE) 809/2014.
Per informazioni e/o consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di contatto in alto a destra
PUBBLICATO IL BANDO P.S.R. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA
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