PUBBLICATO IL BANDO P.S.R. PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA

E' stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 52 di Martedì 22 dicembre 2015 il BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO ANNO 2016 relativo alla MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA (SOTTOMISURA 11.1 PAGAMENTI AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA e SOTTOMISURA 11.2 PAGAMENTI AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA).
IMPEGNI DELLE OPERAZIONI 11.1.01 “CONVERSIONE ALL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” E 11.2.01 “MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono alla Misura 11 nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni di Misura per le operazioni 11.1.01 “Conversione all’agricoltura biologica” e 11.2.01 “Mantenimento al metodo di agricoltura biologica” sono i seguenti:
A. Adottare/mantenere il metodo di produzione biologica, come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008 e s.m.i, e dal D.M. MIPAAF n. 18354 del 27.11.2009 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari n. 834/2007 e n. 889/2008) su tutta la SAU1 aziendale biologica.
B. Sulle superfici richieste a premio deve essere portato a termine il ciclo colturale ordinario, che si conclude con la raccolta delle produzioni destinate ad uso alimentare o zootecnico. Tale impegno si intende rispettato anche per i nuovi impianti di colture frutticole e viticole seppur non ancora produttivi.
NOTA BENE: La perdita della certificazione biologica (iscrizione all’elenco degli operatori biologici) comporta la decadenza totale della domanda in quanto tale fattispecie si configura come impegno essenziale.
Combinabilità degli impegni della Misura 11
Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa particella e per una medesima coltura , contestualmente agli impegni della Misura 11 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse. La Misura 11 è combinabile esclusivamente:
a) con le seguenti operazioni della Misura 10 “Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-20: - 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” - 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento” - 10.1.03 “Conservazione della biodiversità nelle risaie” + 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”
b) con l’azione I “Conservazione della biodiversità nelle risaie” della Misura 214 Pagamenti Agroambientali del PSR 2007-13.
ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
E’ concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel campo rotazione primaria del fascicolo aziendale.
Ai fini della presente Misura le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente e colture foraggere per aziende zootecniche
Per le superfici soggette ad impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Il premio relativo al gruppo coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche” può essere riconosciuto solo ad aziende zootecniche con allevamento certificato biologico, che reimpieghino, nella dieta delle specie allevate e certificate biologiche, il prodotto ottenuto dalle superfici ammesse a premio utilizzabili (conversione o mantenimento).
Il premio quindi non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o meno) ad altre aziende biologiche o convenzionali. Le aziende zootecniche con allevamento biologico non hanno l’obbligo di richiedere le superfici aziendali in questo gruppo coltura.
Collegamenti con la quota greening del premio connesso alla Domanda Unica ai sensi dell’art. 43 del reg. UE n. 1307/2013.
La definizione dei premi di Misura 11 è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto i premi connessi alla Misura 11 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.
Condizioni relative al richiedente
Possono presentare domanda per accedere ai benefici della Misura 11 solo i soggetti che soddisfano contestualmente i requisiti di cui ai punti 1 e 2, oppure 1 e 3 di seguito precisati:
1. risultano essere “agricoltore in attività”, così come definito dall’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss del reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM n. 6513/2014, dall’art. 1 del DM 1420/2015 e dall’art. 1 comma 1 del DM n. 1922/2015 e dalla Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2015. 140 del 20/03/2015.
2. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015 e al momento della domanda sono già iscritti a tale elenco;
3. hanno presentato notifica d’attività per l’iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici entro il 31 Dicembre 2015, al momento della domanda sono in possesso del documento giustificativo rilasciato dall’ Organismo di Controllo (ai sensi dell’art. 9.3 del D.M. n. 18354/2009). 
I richiedenti che abbiano soddisfatto le condizioni del presente punto 3, non saranno comunque ammissibili alla Misura qualora la loro iscrizione all’elenco regionale degli operatori biologici avvenga oltre la data del 30 giugno 2016.
La cancellazione dall’elenco regionale degli operatori biologici, durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.
Condizioni relative alle aziende miste
Le aziende miste sono ammesse ai benefici della Misura 11 solo qualora soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) siano costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da fasce tampone, siepi e filari, strade;
b) le superfici delle unità di produzione biologica e convenzionale devono essere destinate a colture che non appartengono al medesimo gruppo coltura. Tale criterio deve essere rispettato anche qualora le unità produttive aziendali siano poste in Comuni diversi della Lombardia, anche non contigui, e/o in Regioni confinanti.
Le condizioni di cui ai punti a) e b) si intendono rispettate qualora un’azienda mista sia composta da unità di produzione convenzionali site in Regioni non confinanti, in quanto è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.
La superficie minima oggetto di impegno è pari a 0,5 ha di SAU per i Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e 1 ha di SAU per i comuni classificati da ISTAT di pianura.
La superficie minima viene calcolata separatamente per zona altimetrica (collina/montagna o pianura), ma indipendentemente dall’operazione richiesta (conversione o mantenimento).
Al momento della presentazione della domanda la superficie dichiarata nella domanda per la Misura 11 deve corrispondere con la superficie dichiarata nei seguenti procedimenti:
- notifica di attività biologica, iniziale o di variazione che abbia l’istruttoria chiusa positivamente;
- fascicolo aziendale aggiornato.
Colture ammesse a premio
Le operazioni si applicano alle superfici dedicate alla coltivazione di:
• seminativi: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Seminativi”.
Non sono ammesse a premio le colture destinate ad uso energetico e i terreni lasciati a riposo.
• colture orticole: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture orticole”.
Non sono ammessi a premio orti e frutteti familiari. Si intendono come familiari gli orti ed i frutteti con superfici inferiori a 0,2 ettari utilizzati per la coltivazione anche consociata di ortaggi, legumi freschi, patate, frutta, vigneti, la cui produzione è destinata all’autoconsumo.
• colture arboree: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture arboree” .
Non sono ammessi a premio i pioppeti e gli impianti di arboricoltura da legno.
• prato permanente: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Prato permanente”.
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna.
• colture foraggere per aziende zootecniche: tutte le colture, identificate da apposito codice coltura “Colture foraggere per aziende zootecniche”.
Non sono ammessi a premio i prati permanenti, prati pascoli e pascoli situati in comuni ricadenti nelle Aree Svantaggiate di montagna.
Non sono inoltre ammesse le superfici destinate a vivaio e a colture florovivaistiche.
Condizioni per beneficiare del premio “Colture foraggere per aziende zootecniche”
Possono richiedere il premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” le imprese con almeno un allevamento biologico o in conversione, notificato e certificato, che producono foraggio biologico e lo reimpiegano nel proprio allevamento biologico.
Lo specifico premio previsto per le “Colture foraggere per aziende zootecniche” è concesso nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:
a) conduzione di un allevamento biologico o in conversione notificato e certificato, ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, di consistenza non inferiore a 6 unità bestiame (UB);
b) conduzione di superfici foraggere il cui prodotto ottenuto è reimpiegato nel proprio allevamento per l’alimentazione del bestiame;
c) la quantità di superficie ammessa a premio “Colture foraggere per aziende zootecniche” deve essere pari a quella utile a soddisfare il seguente rapporto UB/ha:
- 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna;
- 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni classificati da ISTAT di pianura.
Presentazione delle domande
Per l’anno 2016 i soggetti aventi diritto possono presentare le seguenti tipologie di domanda:
• domanda di aiuto da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 11 e che intendono partecipare ad essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d’impegno.
• domande di pagamento da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 11 nell’anno 2015, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Quando presentare la domanda di aiuto e la domanda di pagamento
Accesso preferenziale all’operazione
Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati;
2. conversione all’agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta;
3. presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto, capannina agrometereologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo di malattia) o di biofiltri depuratori (biobed).
L’accesso preferenziale per il requisito di cui al punto 1 viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate. La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste al punto 1. 
Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste al punto 1, la stessa viene conteggiata una sola volta.
La domanda di aiuto e la domanda di pagamento devono essere presentate a partire dal 31 marzo 2016 ed entro il 15 maggio 2016 come previsto dall’articolo 13 del Reg. (UE) 809/2014.


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