PER IL CONSIGLIO DI STATO AGROTECNICI SEMPRE EQUIPOLLENTI NEI CONCORSI PUBBLICI

Con la sentenza n. 172 del 20 gennaio 2016, il Consiglio di Stato, ha sancito l’illegittimità di un concorso riservato a diplomati “periti agrari”, con iscrizione obbligatoria al predetto Albo professionale invece che all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa i due diplomi sono assolutamente equipollenti e, pertanto, è illogico ammettere entrambi i titoli al concorso però prevedendo, come requisito professionale obbligatorio, la sola iscrizione all’Albo dei Periti agrari e non anche quella all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 172/2016 compie un’ampia disamina sull’equipollenza dei titoli di studio, ritenendola totale, così come confermato anche “dall’art. 55 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 che prevede le medesime classi di laurea ..... per l’accesso alla professione” e dal parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21 settembre 2009.
Chiarito questo aspetto, le conseguenze sono automatiche, nel senso che al titolo “non può essere disgiunta la conseguente abilitazione ed iscrizione al relativo Albo professionale”.
Per l’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati si tratta di una autorevole conferma delle proprie tesi, sempre ribadite, in ordine alla validità dei titoli ed all’adeguatezza della professione.
La citata sentenza n. 172/2016 riguarda incidentalmente anche il terzo Albo professionale del settore, quello degli Agronomi e Forestali.
La vicenda a cui il Consiglio di Stato ha messo fine riguarda infatti un concorso pubblico indetto dalla Provincia di Sassari nell’ormai lontano 2010 ed (erroneamente) riservato solo agli iscritti nell’Albo dei Periti agrari; il pronto intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici indusse l’Amministrazione provinciale ad aprire l’accesso anche agli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (decisione che è stata ora confermata dalla sentenza n. 172/2016 del Consiglio di Stato) mentre rimasero esclusi gli iscritti nel terzo Albo di settore, quello degli Agronomi, tanto che uno di essi, che aveva fatto domanda di partecipazione al concorso ma era stato escluso (in relazione all’Albo di appartenenza), aveva fatto ricorso prima al TAR Sardegna e poi al Consiglio di Stato, però con risultati negativi.
Il Consiglio di Stato infatti con la sentenza n. 3266/2014, respingeva il ricorso sulla base del fatto che il bando di concorso della Provincia di Sassari prevedeva espressamente l’iscrizione all’Albo dei Periti agrari (e poi, su intervento del Collegio Nazionale, anche all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) e non a quello degli Agronomi, Albo che peraltro non risultava avere proposto azione alcuna.
Puntuale ed efficace invece l’azione dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che è intervenuto anche con un proprio ricorso e che ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato n. 172/2016, di piena equipollenza dei titoli di studio e degli Albi professionali.


Roma, 25 gennaio 2016






Per visualizzare il comunicato stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati clicca qui

PER IL CONSIGLIO DI STATO AGROTECNICI SEMPRE EQUIPOLLENTI NEI CONCORSI PUBBLICI

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