SUPPORTO AI COSTI DI
IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
Operazione 8.1.01
Cosa finanzia
La realizzazione degli
interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole.
Gli interventi previsti consistono nella creazione di imboschimenti
temporanei a ciclo breve o a ciclo medio lungo, con specie forestali
autoctone o altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali
locali. Viene incentivata
la partecipazione ai sistemi di certificazione forestale, più
vantaggiosi dal punto di vista ambientale rispetto agli impianti
tradizionali ma che possono risultare meno convenienti in termini di
risultati produttivi.
In particolare sono
finanziati i seguenti interventi:
A1) Imboschimento
temporaneo a ciclo breve su terreni agricoli.
Realizzazione di
piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali
autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni
ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
A2) Imboschimento
temporaneo a ciclo breve su terreni non agricoli.
Realizzazione di
piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali
autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni
ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
B1) Imboschimento
temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli.
Spese per la
realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o
di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
B2) Imboschimento
temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli.
Spese per la
realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o
di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
Le tipologie di
intervento B1 e B2 sono collegate con l’Operazione 8.1.02.
Tutti gli interventi di
imboschimento sopra citati si riferiscono a piantagioni coltivate per
la produzione di legname nonché con funzione di mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico.
Beneficiari
Possono essere
beneficiari dell’Operazione i seguenti soggetti:
• imprese agricole
individuali;
• società agricole;
• società cooperative
agricole.
I beneficiari sono
conduttori di terreni pubblici o privati.
Condizioni di
ammissibilità
Il richiedente deve
essere un “agricoltore in attività”.
Per gli interventi di
imboschimento temporaneo a ciclo breve sono ammessi solo progetti che
riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come
pianura, delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e
Pavia, mentre per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo
medio lungo, sono ammessi progetti su terreni localizzati in comuni
di pianura e collina (classificazione ISTAT) nelle medesime province.
La superficie minima oggetto della domanda e dell’impegno è pari a
1 ettaro. Non sono ammessi impianti:
• su superfici a
foraggere permanenti;
• in aree già
qualificate come bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008;
• in aree identificate
come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
Non possono essere
ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi
di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di
biomassa a uso energetico. Gli interventi effettuati sulle superfici
ricadenti nelle aree Natura 2000 e in aree protette devono essere
coerenti con la pianificazione delle stesse aree.
Contributo
Il sostegno, dato in
forma di conto capitale, è pari a una percentuale dei costi ammessi
a contributo che varia in funzione della tipologia di intervento e
che sono maggiorabili in base alle condizioni seguenti:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
A1 e A2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO
60%
MAGGIORAZIONI NON
CUMULABILI
- 20% per impianti che
prevedono il solo impiego di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità
ambientale
- 20% per piantagioni
realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o
PFC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
B1 e B2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO
70%
MAGGIORAZIONI NON
CUMULABILI
20% per piantagioni
realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o
PFC)
Il contributo è
riconosciuto con la modalità del costo standard.
Gli interventi della
tipologia B1 e B2 godono di premi di manutenzione e di mancato
reddito con l’Operazione 8.1.02.
FAQ
1. Quali condizioni
devono rispettare gli interventi delle tipologie A e B?
Per la tipologia A devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità
ammissibile è compresa tra 150 e 350 alberi/ha e devono essere
utilizzati solo i cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale
dei Materiali di Base” (d.lgs. 386/2003 che recepisce la Dir.
1999/105/CE) o in analoghi registri di altri Stati UE.
• per impianti fino a
30 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 50% del totale uno o
più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni
a maggiore sostenibilità ambientale;
• per impianti oltre i
30 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre
cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni
a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono
rappresentare ciascuno almeno il 50% del totale;
Per la tipologia B devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità
ammissibile è compresa tra 500 e 1.500 piante/ha;
• le specie ammissibili
sono le latifoglie autoctone, sia arboree che arbustive, adatte alle
condizioni locali;
• gli impianti devono
essere costituiti da almeno tre specie; ogni specie deve
rappresentare almeno il 10% del totale e complessivamente almeno il
50% del totale.
2. In base a quali
criteri di selezione verranno valutate le domande presentate?
I criteri di selezione
saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:
• possesso di
certificazione forestale PEFC o FSC;
• localizzazione
dell’intervento;
• tipologia di specie e
varietà di piante utilizzate;
• caratteristiche del
richiedente e dell’azienda.
3. Come si definiscono i
terreni agricoli e le superfici non agricole?
Per “terreni agricoli”
quelli indicati a seminativo o ad altre colture erbacee avvicendate o
“a riposo” o da impianti di arboricoltura da legno finanziati in
base ai precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE 1257/1999 e Reg. CE
1698/2005 che risultavano abbinabili al pagamento dei titoli della
PAC nella Domanda Unica di Pagamento riferita all’anno solare
precedente a quello d’impianto. Nel caso la Domanda Unica di
Pagamento non fosse disponibile, per verificare la coltura dei
terreni nell’anno solare precedente a quello d’impianto, si fa
riferimento al fascicolo aziendale o alle foto aeree disponibili nei
sistemi informativi regionali.
Per “superfici non
agricole” quelli coperti da vegetazione erbacea o arbustiva a
carattere infestante o da impianti di arboricoltura da legno
finanziati in base al precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE
1257/1999 e Reg. CE 1698/2005 che NON risultavano abbinabili al
pagamento dei titoli della PAC.
4. Da quando deve essere
calcolato l’impegno di mantenimento degli impianti?
Il conteggio del periodo
di impegno si calcola a partire dall’anno del collaudo e termina il
31 di dicembre dell’ottavo anno (tipologie A1 e A2) o del ventesimo
anno (tipologie B1 e B2).
OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
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