OPERAZIONE 8.1.01 SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO

SUPPORTO AI COSTI DI IMPIANTO PER FORESTAZIONE ED IMBOSCHIMENTO
Operazione 8.1.01
Cosa finanzia
La realizzazione degli interventi di imboschimento sulle superfici agricole e non agricole. Gli interventi previsti consistono nella creazione di imboschimenti temporanei a ciclo breve o a ciclo medio lungo, con specie forestali autoctone o altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali
locali. Viene incentivata la partecipazione ai sistemi di certificazione forestale, più vantaggiosi dal punto di vista ambientale rispetto agli impianti tradizionali ma che possono risultare meno convenienti in termini di risultati produttivi.
In particolare sono finanziati i seguenti interventi:
A1) Imboschimento temporaneo a ciclo breve su terreni agricoli.
Realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
A2) Imboschimento temporaneo a ciclo breve su terreni non agricoli.
Realizzazione di piantagioni legnose a rapido accrescimento di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali e monocicliche (ossia pioppeti).
Durata impegno: 8 anni
B1) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli.
Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
B2) Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli.
Spese per la realizzazione di piantagioni legnose di specie forestali autoctone o di altre specie forestali, adatte alle condizioni ambientali locali.
Durata impegno: 20 anni
Le tipologie di intervento B1 e B2 sono collegate con l’Operazione 8.1.02.
Tutti gli interventi di imboschimento sopra citati si riferiscono a piantagioni coltivate per la produzione di legname nonché con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.
Beneficiari
Possono essere beneficiari dell’Operazione i seguenti soggetti:
• imprese agricole individuali;
• società agricole;
• società cooperative agricole.
I beneficiari sono conduttori di terreni pubblici o privati.
Condizioni di ammissibilità
Il richiedente deve essere un “agricoltore in attività”.
Per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo breve sono ammessi solo progetti che riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come pianura, delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia, mentre per gli interventi di imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo, sono ammessi progetti su terreni localizzati in comuni di pianura e collina (classificazione ISTAT) nelle medesime province. La superficie minima oggetto della domanda e dell’impegno è pari a 1 ettaro. Non sono ammessi impianti:
• su superfici a foraggere permanenti;
• in aree già qualificate come bosco ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008;
• in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
Non possono essere ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a uso energetico. Gli interventi effettuati sulle superfici ricadenti nelle aree Natura 2000 e in aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree.
Contributo
Il sostegno, dato in forma di conto capitale, è pari a una percentuale dei costi ammessi a contributo che varia in funzione della tipologia di intervento e che sono maggiorabili in base alle condizioni seguenti:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO A1 e A2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO 60%
MAGGIORAZIONI NON CUMULABILI
- 20% per impianti che prevedono il solo impiego di cloni di pioppo a maggiore sostenibilità ambientale
- 20% per piantagioni realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o PFC)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO B1 e B2
PERCENTUALE DI SOSTEGNO 70%
MAGGIORAZIONI NON CUMULABILI
20% per piantagioni realizzate da beneficiari con certificazione forestale (es. PEFC o PFC)
Il contributo è riconosciuto con la modalità del costo standard.
Gli interventi della tipologia B1 e B2 godono di premi di manutenzione e di mancato reddito con l’Operazione 8.1.02.
FAQ
1. Quali condizioni devono rispettare gli interventi delle tipologie A e B?
Per la tipologia A devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità ammissibile è compresa tra 150 e 350 alberi/ha e devono essere utilizzati solo i cloni di pioppo iscritti al “Registro Nazionale dei Materiali di Base” (d.lgs. 386/2003 che recepisce la Dir. 1999/105/CE) o in analoghi registri di altri Stati UE.
• per impianti fino a 30 ettari, è obbligatorio usare per almeno il 50% del totale uno o più cloni di pioppo scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale;
• per impianti oltre i 30 ettari, è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno tre cloni, due dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale; questi ultimi devono rappresentare ciascuno almeno il 50% del totale;
Per la tipologia B devono essere rispettate le seguenti condizioni:
• la densità ammissibile è compresa tra 500 e 1.500 piante/ha;
• le specie ammissibili sono le latifoglie autoctone, sia arboree che arbustive, adatte alle condizioni locali;
• gli impianti devono essere costituiti da almeno tre specie; ogni specie deve rappresentare almeno il 10% del totale e complessivamente almeno il 50% del totale.
2. In base a quali criteri di selezione verranno valutate le domande presentate?
I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:
• possesso di certificazione forestale PEFC o FSC;
• localizzazione dell’intervento;
• tipologia di specie e varietà di piante utilizzate;
• caratteristiche del richiedente e dell’azienda.
3. Come si definiscono i terreni agricoli e le superfici non agricole?
Per “terreni agricoli” quelli indicati a seminativo o ad altre colture erbacee avvicendate o “a riposo” o da impianti di arboricoltura da legno finanziati in base ai precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE 1257/1999 e Reg. CE 1698/2005 che risultavano abbinabili al pagamento dei titoli della PAC nella Domanda Unica di Pagamento riferita all’anno solare precedente a quello d’impianto. Nel caso la Domanda Unica di Pagamento non fosse disponibile, per verificare la coltura dei terreni nell’anno solare precedente a quello d’impianto, si fa riferimento al fascicolo aziendale o alle foto aeree disponibili nei sistemi informativi regionali.
Per “superfici non agricole” quelli coperti da vegetazione erbacea o arbustiva a carattere infestante o da impianti di arboricoltura da legno finanziati in base al precedenti Reg. CEE 2080/1992, Reg. CE 1257/1999 e Reg. CE 1698/2005 che NON risultavano abbinabili al pagamento dei titoli della PAC.
4. Da quando deve essere calcolato l’impegno di mantenimento degli impianti?
Il conteggio del periodo di impegno si calcola a partire dall’anno del collaudo e termina il 31 di dicembre dell’ottavo anno (tipologie A1 e A2) o del ventesimo anno (tipologie B1 e B2).

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