OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
IMPEGNI DELL’OPERAZIONE
La durata degli impegni per le aziende che aderiscono all’operazione nell’anno 2016 è di 6 anni.
Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).
Gli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” sono i seguenti:
A. Obbligo di avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera per almeno 3 anni su tutta la superficie oggetto d’impegno nell’arco del periodo di 6 anni.
La superficie oggetto d’impegno deve comprendere, oltre alle particelle su cui si intende realizzare nel primo anno d’impegno l’impianto delle leguminose foraggere, anche particelle che verranno interessate dalla presenza di leguminose di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.
In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell’avvicendamento delle leguminose foraggere. Nell’ambito dell’avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie in due anni consecutivi.
Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una coltura foraggera di nuova realizzazione e tale foraggera dovrà permanere sulla stessa particella per almeno tre anni.
E’ possibile seminare colture foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, garantendo che:
• ogni particella richiesta a premio sia investita da un impianto di leguminose di nuova realizzazione;
• la leguminosa realizzata su ogni particella persista sulla stessa per almeno tre anni. Al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili colture foraggere di nuova realizzazione.
B. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari. E’ ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale;
C. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.
NOTA BENE: vanno rispettati i cosiddetti “Impegni pertinenti di condizionalità” collegati all'operazione: CGO (Criteri di Gestione Obbligatoria) e BCAA (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

L’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” è combinabile esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:
− 10.1.10 “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”

ENTITA’ DEL PREMIO ANNUALE
Per le superfici oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a 145 € /ha.

GREENING
Le superfici soggette agli impegni dell’operazione 10.1.02 “Avvicendamento con leguminose foraggere” potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi delle componenti greening “Diversificazione delle colture” e/o “Aree di interesse ecologico”.
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare una o entrambe le componenti greening il premio relativo alla presente operazione non viene pagato.

Possono presentare domanda per accedere ai benefici dell’operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli nelle seguenti forme giuridiche:
− Imprese agricole individuali
− Società agricole
− Società cooperative agricole

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT
• di pianura delle province di Cremona e Mantova
• di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

Sarà garantito un accesso preferenziale all’operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: 
• superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

Per informazioni, consulenze e se vuoi presentare domanda, compila il modulo di contatto in alto a destra

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