INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI: PUBBLICATO IL BANDO DEL P.S.R.

Sono state pubblicate sul BURL n. 52 di martedì 22 dicembre 2015 le DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE relative alla MISURA 6 “Sviluppo delle imprese agricole e delle imprese forestali” - SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - OPERAZIONE 6.1.01 “Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori”.
SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono presentare domanda i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola, in qualità di:
a) titolare di una impresa individuale,
b) rappresentante legale di una società agricola di persone, capitali o cooperativa.
Il primo insediamento deve avvenire in una impresa o in una società di cui alle precedenti lettere a) e b) che abbia nel territorio della regione Lombardia:
- il centro aziendale, se esistente, costituito dagli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale;
- almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale.
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti richiedenti, alla data di presentazione della domanda di premio devono:
1) essere giovani agricoltori di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
2) avere iniziato l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda. Per inizio di primo insediamento s’intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo, cioè la più remota tra le date di:
- prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola;
- prima registrazione sui libri contabili della movimentazione di beni o di servizi relativi alla conduzione dell’azienda agricola;
3) condurre un’azienda agricola con una dimensione economica, in termini di Produzione Standard, compresa tra:
a) € 12.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in “Zona svantaggiata di montagna”;
b) € 18.000 e € 200.000 nel caso di azienda agricola ubicata in “Altre zone”;
4) risultare agricoltori in attività, entro 18 mesi dalla data di inizio del primo insediamento;
5) possedere un’adeguata conoscenza e competenza professionale, che si intendono acquisite dai soggetti che, in alternativa, abbiano:
a) conseguito un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in campo agrario, veterinario o in scienze naturali;
b) esercitato l’attività agricola, per almeno 2 anni, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, attestata dal versamento dei contributi agricoli dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di finanziamento o essere acquisiti nei 36 mesi successivi dalla data di concessione del sostegno e comunque entro la data di completamento del Piano aziendale;
6) possedere l’attestato della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), anche sotto condizione, rilasciato dall’Amministrazione competente;
7) presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola che deve contenere le seguenti informazioni:
a) i dati strutturali dell’azienda;
b) la proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente da un minimo di 2 a un massimo di 5 obiettivi, i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi per ciascun obiettivo;
c) le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella proposta progettuale e l’eventuale ricorso ad altre Operazioni del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020.
I richiedenti che presentano domanda nel primo periodo di riferimento devono assicurare tale adempimento successivamente e comunque entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2016, pena la non procedibilità all’istruttoria della domanda.
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola deve essere avviato dopo la data di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del provvedimento di ammissione a finanziamento.
Il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola deve essere completato entro e non oltre i 4 anni successivi all’avvio del medesimo. Nel suddetto Piano aziendale devono essere indicate le date di avvio e di completamento dello stesso. Il completamento del Piano aziendale rappresenta la fine del primo insediamento da parte del giovane agricoltore;
8) insediarsi in qualità di titolare o legale rappresentante, assumendo tutte le decisioni organizzative e gestionali e la responsabilità di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’impresa o della società.
Nel caso di insediamento nell’ambito di una società di persone, tutti i partecipanti alla società devono:
a) possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5);
b) esercitare congiuntamente il controllo dell’azienda;
c) non avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l’insediamento dei giovani agricoltori.
Nel caso di insediamento nell’ambito di una società di capitali:
a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l’insediamento dei giovani agricoltori;
c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
d) il contratto societario deve avere durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.
Nel caso di insediamento nell’ambito di una società cooperativa:
a) il rappresentante legale della società deve possedere i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5), essere responsabile di tutte le obbligazioni relative alla gestione dell’impresa e assumere tutte le decisioni organizzative e gestionali;
b) nessuno dei soci deve avere già beneficiato di un sostegno comunitario o nazionale per l’insediamento dei giovani agricoltori;
c) tutti i soci devono avere età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti al momento della presentazione della domanda;
d) lo Statuto deve prevedere una durata almeno sino alla scadenza dei 5 anni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento;
9) insediarsi in una nuova impresa che non deriva dalla suddivisione, successiva al 01.01.2014, nella conduzione, tra coniugi, soggetti parenti fino al 2° grado (1° grado: Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli – sorelle), di un’azienda preesistente. Pertanto ai fini della presente Operazione, per suddivisione di un’azienda si intende la fattispecie per la quale un’azienda originaria preesistente, costituita da terreni e/o fabbricati, condotta da un soggetto in forza di un legittimo titolo di conduzione (proprietà, altro diritto reale ovvero contratti previsti dal codice civile o leggi speciali), viene per una o più parti condotta da uno o più nuovi soggetti coniugi, parenti fino al 2° grado (1° grado: Genitori – figli; 2° grado: Nonni – nipoti) o affini fino al 2° grado (Fratelli – sorelle) con il precedente conduttore e per la restante parte rimane condotta da quest’ultimo.
Non può quindi essere ammesso al premio previsto dalla presente Operazione il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi” quale contratto di locazione o comodato d’uso, nonché la costituzione di una nuova azienda attraverso il passaggio, in forma gratuita o onerosa, di proprietà o altro diritto reale di terreni e fabbricati rurali del coniuge, con il cedente che prosegue l’attività agricola come conduttore di una parte dell’azienda stessa.
Sono, inoltre, escluse dai premi le costituzioni ex novo di società tra coniugi uno dei quali sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l’ipotesi in cui in una società nuova o preesistente di cui sia socio un coniuge, entri a far parte l’altro coniuge.
TIPOLOGIA DI AIUTO
Il sostegno è erogato sotto forma di premio di primo insediamento ai giovani agricoltori come pagamento forfettario in due rate.
Il pagamento della prima rata, pari al 60% del totale, è effettuato dopo la concessione del premio, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.
Il pagamento della seconda rata è effettuato a conclusione del Piano aziendale, cioè alla realizzazione degli interventi previsti e al raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il pagamento della seconda rata deve comunque essere effettuato entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso il premio, ossia la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.
IMPORTO DEL PREMIO
L’importo del premio, in relazione alla zona dove è ubicata l’azienda in cui avviene il primo insediamento, è il seguente:
a) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in zona svantaggiata di montagna € 30.000;
b) giovane agricoltore che si insedia in azienda agricola ubicata in altre zone € 20.000.
In caso di impresa/società agricola della quale assumono congiuntamente la titolarità due o più giovani agricoltori, l’importo del premio per l’azienda/società non può comunque superare i limiti di cui sopra.
IMPEGNI ESSENZIALI
Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal premio e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
Gli impegni essenziali sono:
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e “ex post” e/o dei sopralluoghi o “visite in situ” effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- rimanere insediato nell’azienda per almeno 5 anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di premio;
- concludere il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola entro i termini stabiliti e raggiungere completamente almeno uno degli obiettivi previsti;
- presentare la domanda di pagamento della prima rata e della seconda rata nei termini stabiliti;
- mantenere le condizioni relative alla dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard, pari a € 12.000 per le aziende agricole ubicate in “Zona svantaggiata di montagna” e a € 18.000 per le aziende agricole ubicate in “altre zone”;
- mantenere le condizioni per la presentazione della domanda;
- raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal Piano aziendale. In questo caso la decadenza dal premio si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull’ammissione a finanziamento della domanda.
IMPEGNI ACCESSORI
Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal premio e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
L’entità della riduzione del premio derivante dalla pronuncia di decadenza parziale sarà definita dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall’OPR.
Gli impegni accessori sono:
- informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l’esposizione di un apposito cartello con informazioni sull’operazione (formato minimo A3) che evidenzi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l’area d’ingresso di un edificio aziendale;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ASL a seguito dei controlli effettuati;
- presentare la domanda di pagamento della seconda rata nei termini previsti;
- completare il Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola entro i termini stabiliti e raggiungere completamente più di uno degli obiettivi previsti.
DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
I premi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con altre “fonti di aiuto” concesse per le medesime finalità, ad esempio: contributi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), aiuti dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare (ISMEA).
Qualora il richiedente presenti domande di premio in applicazione di altre “fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a finanziamento alla presente Operazione, scegliere per l’accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, entro 30 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell’ammissione a finanziamento ai sensi della presente Operazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria regionale decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito.
Il punteggio è attribuito valutando nell’ordine:
a) i requisiti qualitativi degli interventi programmati e illustrati nel Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola;
b) il comparto produttivo connesso agli obiettivi indicati nel Piano aziendale;
c) le caratteristiche dell’impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.
A parità di punteggio definitivo, è data precedenza all’impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata dal giorno 22 dicembre 2015 alle ore 12,00 del 29 dicembre 2017.
Tuttavia, al fine dell’istruttoria delle domande e della redazione delle graduatorie, la presentazione delle domande è suddivisa in otto periodi, come indicato di seguito:
1° periodo: dal 22 dicembre 2015 al 29 gennaio 2016
2° periodo: dal 30 gennaio 2016 al 31 marzo 2016
3° periodo: dal 1 aprile 2016 al al 31 maggio 2016
4° periodo: dal 1 guigno 2016 al 15 settembre 2016
5° periodo: dal 16 settembre 2016 al 18 gennaio 2017
6° periodo: dal 19 gennaio 2017 al 6 aprile 2017
7° periodo: dal 7 aprile 2017 al 6 settembre 2017
8° periodo dal 7 settembre 2017 al 29 dicembre 2017.

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