PAGAMENTO ANTICIPATO DOMANDA PAC 2015

AGEA, sulla base dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 1748/2015 del 30 settembre 2015, che stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2015, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno, e considerate le difficoltà economiche in cui versano numerose aziende agricole, ha impartito le direttive ministeriali per la messa in atto, tra l’altro, delle procedure atte a far si che gli Organismi pagatori procedano all’effettuazione degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2015.
L'anticipo, fissato nella misura del 70%, interessa il pagamento di base e il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, ma solo nel caso in cui siano già stati effettuati tutti i controlli amministrativi previsti; rimangono invece esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato facoltativo e tutti quei beneficiari per i quali si sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti, nonché gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento.
Non è in ogni caso possibile pagare l’anticipo qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 20% tra la superficie dichiarata e quella determinata.
Per quanto concerne il pagamento del regime dei piccoli agricoltori la possibilità di procedere al pagamento degli anticipi in alternativa all'erogazione in unica soluzione è lasciata agli Organismi pagatori.
Dal momento che l’art. 5 del DM 18 novembre 2015 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg.(UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell’importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l’importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.
In fase di erogazione dell’anticipo, il pagamento può essere effettuato nella misura massima del 70% dell’importo spettante all’agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato D.M.; si precisa inoltre che in ogni caso l’anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.
Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell’anno civile precedente per salari e stipendi legati all’esercizio dell’attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all’esercizio dell’attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.
PAGAMENTO ANTICIPATO DOMANDA PAC 2015

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