Le “Linee guida
mantenimento prati permanenti” della Commissione UE hanno fornito
importanti indicazioni rispetto alla determinazione delle colture e
delle relative specie botaniche che possono essere definite
foraggere; a tale riguardo bisogna rifarsi all'art. 4 del REGOLAMENTO
(UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che, alle lettere h) e
i) definisce rispettivamente il "prato permanente e pascolo
permanente" e l'"erba o altre piante erbacee da foraggio".
Più specificatamente:
h) "prato permanente
e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato
permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o
di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate
(seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture
dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie,
segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per
il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio
restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal
senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi
locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano
tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da
foraggio;
i) "erba o altre
piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee
tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese
nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro,
utilizzati o meno per il pascolo degli animali.
Viene quindi lasciata
allo Stato membro, tenendo in considerazione le pratiche agricole
nazionali per questo tipo di coltivazioni, la classificazione delle
colture nella categoria "erba o altre piante erbacee da
foraggio"; tuttavia, nel caso in cui, su una parcella, una
coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è
seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba,
anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di
semi per prati e pascoli.
E' questo il caso,
classico, delle leguminose (erba medica e trifoglio in primis) che,
quando vengono coltivate in purezza, non possono essere considerate
(dal momento che esse non si rinvengono in purezza nei pascoli
naturali) "erba o altre piante erbacee da foraggio" bensì
seminativi; per lo stesso motivo anche le graminacee come il mais da
trinciato, l'orzo, l'avena, il triticale, ecc. pur essendo destinate
ad uso zootecnico vanno considerate seminativi in quanto vengono
seminate in monocoltura.
Anche se mais, orzo,
avena e triticale possono essere incluse nei miscugli per prati e
pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste
piante sono normalmente seminate come monocoltura e non in miscuglio
e perciò non rientrano nella definizione di “erba e altre piante
erbacee da foraggio” secondo l’art. 4 del reg. 1307/2013 mentre
altre specie graminacee, quali ad esempio loglio e fleolo, sia in
purezza che in miscuglio, vanno invece classificate sempre come “erba
e altre piante erbacee da foraggio”.
Questa interpretazione
riguardante le leguminose (che diventerà applicativa a partire dalla
campagna agraria 2015-2016, quindi con la domanda di pagamento unico
2016) porterà alcuni effetti:
- quelle aziende
zootecniche che, coltivando erba medica per l'allevamento (e
considerandola quindi foraggio) rientravano nelle esenzioni dalla
diversificazione colturale, non potranno più avvalersi di tale
facoltà e dovranno quindi rivalutare se rispettano o meno gli
obblighi della diversificazione stessa che ricordiamo sono almeno due
colture per le aziende da 10 a 30 Ha (con la coltura principale che
non deve superare il 75% della superficie totale a seminativo) e
almeno tre colture per le aziende sopra i 30 Ha (coltura principale
massimo 75% e somma delle due colture principali massimo 95%)
- le leguminose rimangono
comunque valide per il raggiungimento del 5% delle AIE (Aree di
Interesse Ecologico), ricordando che va loro applicato il fattore di
ponderazione 0,7 (per cui 1Ha di leguminose vale, ai fini delle AIE,
come 7.000 mq)
- il fatto che l'erba
medica (o un'altra leguminosa coltivata in purezza) non sia più
considerata “erba e altre piante erbacee da foraggio” esclude il
passaggio a prato permenente anche dopo cinque anni consecutivi di
coltura sullo stesso appezzamento.
Infine due precisazioni:
- quando specie
appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in
momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da
foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre
piante erbacee da foraggio”.
- nel caso in cui altre
specie erbacee s’introducono spontaneamente (auto-semina) in una
parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio
una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora
dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste
piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità
ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione
nell’area interessata).
ERBA MEDICA: NUOVE REGOLE NEL GREENING
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