ERBA MEDICA: NUOVE REGOLE NEL GREENING

Le “Linee guida mantenimento prati permanenti” della Commissione UE hanno fornito importanti indicazioni rispetto alla determinazione delle colture e delle relative specie botaniche che possono essere definite foraggere; a tale riguardo bisogna rifarsi all'art. 4 del REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che, alle lettere h) e i) definisce rispettivamente il "prato permanente e pascolo permanente" e l'"erba o altre piante erbacee da foraggio". Più specificatamente:
h) "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
i) "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.
Viene quindi lasciata allo Stato membro, tenendo in considerazione le pratiche agricole nazionali per questo tipo di coltivazioni, la classificazione delle colture nella categoria "erba o altre piante erbacee da foraggio"; tuttavia, nel caso in cui, su una parcella, una coltura che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli.
E' questo il caso, classico, delle leguminose (erba medica e trifoglio in primis) che, quando vengono coltivate in purezza, non possono essere considerate (dal momento che esse non si rinvengono in purezza nei pascoli naturali) "erba o altre piante erbacee da foraggio" bensì seminativi; per lo stesso motivo anche le graminacee come il mais da trinciato, l'orzo, l'avena, il triticale, ecc. pur essendo destinate ad uso zootecnico vanno considerate seminativi in quanto vengono seminate in monocoltura.
Anche se mais, orzo, avena e triticale possono essere incluse nei miscugli per prati e pascoli, non sono aderenti alla definizione di erba, poiché queste piante sono normalmente seminate come monocoltura e non in miscuglio e perciò non rientrano nella definizione di “erba e altre piante erbacee da foraggio” secondo l’art. 4 del reg. 1307/2013 mentre altre specie graminacee, quali ad esempio loglio e fleolo, sia in purezza che in miscuglio, vanno invece classificate sempre come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.
Questa interpretazione riguardante le leguminose (che diventerà applicativa a partire dalla campagna agraria 2015-2016, quindi con la domanda di pagamento unico 2016) porterà alcuni effetti:
- quelle aziende zootecniche che, coltivando erba medica per l'allevamento (e considerandola quindi foraggio) rientravano nelle esenzioni dalla diversificazione colturale, non potranno più avvalersi di tale facoltà e dovranno quindi rivalutare se rispettano o meno gli obblighi della diversificazione stessa che ricordiamo sono almeno due colture per le aziende da 10 a 30 Ha (con la coltura principale che non deve superare il 75% della superficie totale a seminativo) e almeno tre colture per le aziende sopra i 30 Ha (coltura principale massimo 75% e somma delle due colture principali massimo 95%)
- le leguminose rimangono comunque valide per il raggiungimento del 5% delle AIE (Aree di Interesse Ecologico), ricordando che va loro applicato il fattore di ponderazione 0,7 (per cui 1Ha di leguminose vale, ai fini delle AIE, come 7.000 mq)
- il fatto che l'erba medica (o un'altra leguminosa coltivata in purezza) non sia più considerata “erba e altre piante erbacee da foraggio” esclude il passaggio a prato permenente anche dopo cinque anni consecutivi di coltura sullo stesso appezzamento.
Infine due precisazioni:
- quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.
- nel caso in cui altre specie erbacee s’introducono spontaneamente (auto-semina) in una parcella inizialmente seminata con una coltura in purezza (ad esempio una leguminosa o una coltura da seme), la superficie va ancora dichiarata come seminativo fino a quando la quantità di queste piante spontanee è marginale (cioè non eccedono la quantità ritrovabile sulla base delle normali pratiche di coltivazione nell’area interessata).

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