La legge specifica quali
sono le attività che rientrano in tale ambito e cioè:
a) inserimento
socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori
svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa
inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività
sociali e di servizio per le comunità locali mediante
l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali
dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni
volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale
e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita
quotidiana;
c) prestazioni e servizi
che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e
riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le
funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche
attraversol’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle
piante;
d) progetti finalizzati
all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della
biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio
attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche
riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e
soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà
sociale, fisica e psichica.
Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore il MiPAF, con proprio Decreto, dovrà
stabilire i requisiti minimi e le modalità con cui le attività di
AS dovranno essere svolte che, se esercitate da imprenditori
agricoli, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo
2135 del Codice Civile*.
Entro 6 mesi dall'entrata
in vigore, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano
devono invece stabilire le modalità per il riconoscimento degli
operatori di AS (che possono anche creare organizzazioni di
produttori per prodotti dell'agricoltura sociale), i cui elenchi
devono essere resi pubblici.
I fabbricati rurali già
esistenti sul fondo ed utilizzati per attività di AS mantengono il
riconoscimento della ruralità.
A sostegno degli
imprenditori che svolgono attività di AS:
- le istituzioni
pubbliche che gestiscono mense scolastiche o ospedaliere possono
inserire nelle gare di fornitura criteri di priorità per
l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori
dell’AS;
- i Comuni possono
definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei
prodotti provenienti dall’AS nelle aree pubbliche,
- nelle operazioni di
alienazione o locazione di terreni agricoli appartenenti ad Enti
pubblici sono previsti criteri di priorità per favorire
l’insediamento e lo sviluppo delle attività di AS
- chi opera nel settore
dell'AS può essere assegnatario dei beni confiscati alla malavita
- nei Piani di Sviliuppo
Rurale, al fine di promuovere la realizzazione di programmi
finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese
agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale
e di sviluppo dell’AS, le Regioni favoriscono l'istituzione tavoli
regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati
alla realizzazione di programmi di AS.
Entro 60 giorni
dall'entrata in vigore il MiPAF, con proprio Decreto adotta le
modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio
sull'agricoltura sociale, che avrà i seguenti compiti:
a) definizione di linee
guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di AS,
con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento
delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività
di AS, alla semplifi cazione delle procedure amministrative, alla
predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e
di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi
riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a
punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed
elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle
attività di AS nel territorio nazionale, anche al fine di
facilitarela diffusione delle buone pratiche;
c) raccolta e valutazione
coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di
AS e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative
finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’AS
nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di
comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto
delle iniziative delle regioni e degli enti locali.
L'Osservatorio dovrà
inoltre coordinarsi nella sua attività con quella degli analoghi
organismi istituiti presso le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.
*Art. 2135 (1).
Imprenditore agricolo
Imprenditore agricolo
È imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e
attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e
allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine.
Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,
ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
(1) Questo
articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio
2001, n.228VARATA LA LEGGE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE
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