VARATA LA LEGGE SULL'AGRICOLTURA SOCIALE

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 208 del 8 settembre 2015 la legge 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, che entrerà quindi in vigore il giorno 23 settembre.
La legge specifica quali sono le attività che rientrano in tale ambito e cioè:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraversol’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore il MiPAF, con proprio Decreto, dovrà stabilire i requisiti minimi e le modalità con cui le attività di AS dovranno essere svolte che, se esercitate da imprenditori agricoli, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile*.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano devono invece stabilire le modalità per il riconoscimento degli operatori di AS (che possono anche creare organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale), i cui elenchi devono essere resi pubblici.
I fabbricati rurali già esistenti sul fondo ed utilizzati per attività di AS mantengono il riconoscimento della ruralità.
A sostegno degli imprenditori che svolgono attività di AS:
- le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche o ospedaliere possono inserire nelle gare di fornitura criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell’AS;
- i Comuni possono definire idonee modalità di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’AS nelle aree pubbliche,
- nelle operazioni di alienazione o locazione di terreni agricoli appartenenti ad Enti pubblici sono previsti criteri di priorità per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività di AS
- chi opera nel settore dell'AS può essere assegnatario dei beni confiscati alla malavita
- nei Piani di Sviliuppo Rurale, al fine di promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell’AS, le Regioni favoriscono l'istituzione tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di AS.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore il MiPAF, con proprio Decreto adotta le modalità di organizzazione e di funzionamento dell’Osservatorio sull'agricoltura sociale, che avrà i seguenti compiti:
a) definizione di linee guida per l’attività delle istituzioni pubbliche in materia di AS, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di AS, alla semplifi cazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all’inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di AS nel territorio nazionale, anche al fine di facilitarela diffusione delle buone pratiche;
c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l’efficacia delle pratiche di AS e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell’AS nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.
L'Osservatorio dovrà inoltre coordinarsi nella sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
*Art. 2135 (1).
Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

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