SUBITO APPLICABILI LE NORME SULL'INDENNITA' DI MATERNITA' DELLE PROFESSIONISTE


SUBITO APPLICABILI LE NORME SULL’INDENNITA’ DI MATERNITA’ DELLE PROFESSIONISTE PREVISTE DAL D. LGS. n. 80/2015

Le disposizioni di miglior favore per gli iscritti nelle Casse di previdenza dei liberi professionisti, in materia di adozione ed affido, previste dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 sono subito applicabili, senza necessità di essere preventivamente recepite nei Regolamenti delle Casse di previdenza, questo in sintesi il parere del Centro Studi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati al riguardo compulsato dal Consiglio Nazionale per rispondere alle richieste degli iscritti nell’Albo.

Con il recente D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 il Governo ha riordinato le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro che riguardano anche i liberi professionisti.
Una parte delle nuove disposizioni (quelle per i lavoratori dipendenti ed i cd “parasubordinati) sono valide solo per il 2015, mentre per gli anni successivi la validità è subordinata al reperimento delle coperture finanziarie; le modifiche che riguardano i liberi professionisti -a parere del Centro Studi degli Agrotecnici- devono intendersi invece a regime, in quanto a carico delle rispettive Casse di previdenza.
La principale novità, per i liberi professionisti, è contenuta all’art. 20 del D.Lgs. n. 80/2015 (che sostituisce l’art. 72 del precedente D.Lgs. n. 151/2001) e riguarda l’introduzione di norme più favorevoli in ordine alla concessione dell’indennità di maternità in caso di adozione ed affido, con la rimozione del precedente limite dei 6 anni di età del minore adottato od affidato per poter usufruire dell’indennità, che ora compete sempre, in caso di minore età.
Si ricorda che ai liberi professionisti (madri o loro coniugi) l’indennità di maternità (calcolata sul reddito professionale dichiarato) viene erogata per la durata di cinque mensilità.
Soprattutto per le libere professioniste questa norma è un atto di civiltà, anche se rimane aperto il problema di tutte coloro che, negli anni scorsi, in presenza del limite dei 6 anni di età per usufruire del beneficio, se lo sono viste negare; infatti la norma, non essendo retroattiva, non risolve il problema.
A Decreto legislativo n. 80/2015 approvato si è posto il problema della sua applicabilità ed in particolare se le nuove disposizioni dovessero primaessere recepite nei Regolamenti delle Casse previdenziali.
A parere del Centro Studi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e le nuove disposizioni sono subito applicabili, con l’effetto di consentire ai liberi professionisti che adottano o sono affidatari di figli minori, di richiedere subito l’indennità di maternità, senza che sia preventivamente necessario il preventivo recepimento nei Regolamenti delle Casse; il Decreto legislativo si pone infatti come norma avente valore erga omnes, sovraordinata rispetto ai Regolamenti previdenziali, le cui disposizioni sono sempre cedenti se in contrasto con quelle di rango giuridico superiore.

Roma, 19 agosto 2015
 
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