SUBITO
APPLICABILI LE NORME SULL’INDENNITA’ DI MATERNITA’ DELLE
PROFESSIONISTE PREVISTE DAL D. LGS. n. 80/2015
Le
disposizioni di miglior favore per gli iscritti nelle Casse di
previdenza dei liberi professionisti, in materia di adozione ed
affido, previste dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 sono
subito applicabili, senza necessità di essere preventivamente
recepite nei Regolamenti delle Casse di previdenza, questo in sintesi
il parere del Centro Studi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati al riguardo compulsato dal Consiglio Nazionale per
rispondere alle richieste degli iscritti nell’Albo.
Con
il recente D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 il Governo ha riordinato le
misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro che riguardano anche i liberi professionisti.
Una
parte delle nuove disposizioni (quelle per i
lavoratori dipendenti ed i cd “parasubordinati) sono
valide solo per il 2015, mentre per gli anni successivi la validità
è subordinata al reperimento delle coperture finanziarie; le
modifiche che riguardano i liberi professionisti -a
parere del Centro Studi degli Agrotecnici- devono
intendersi invece a regime, in quanto a carico delle rispettive Casse
di previdenza.
La
principale novità, per i liberi professionisti, è contenuta
all’art. 20 del D.Lgs. n. 80/2015 (che sostituisce l’art. 72
del precedente D.Lgs. n. 151/2001) e riguarda l’introduzione di
norme più favorevoli in ordine alla concessione dell’indennità
di maternità in caso di adozione ed affido, con la rimozione del
precedente limite dei 6 anni di età del minore adottato od affidato
per poter usufruire dell’indennità, che ora compete sempre, in
caso di minore età.
Si
ricorda che ai liberi professionisti (madri o
loro coniugi) l’indennità di maternità
(calcolata sul reddito professionale
dichiarato) viene erogata per la durata di
cinque mensilità.
Soprattutto
per le libere professioniste questa norma è un atto di civiltà,
anche se rimane aperto il problema di tutte coloro che, negli anni
scorsi, in presenza del limite dei 6 anni di età per usufruire del
beneficio, se lo sono viste negare; infatti la norma, non essendo
retroattiva, non risolve il problema.
A
Decreto legislativo n. 80/2015 approvato si è posto il problema
della sua applicabilità ed in particolare se le nuove disposizioni
dovessero primaessere recepite nei Regolamenti delle Casse
previdenziali.
A
parere del Centro Studi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati e le nuove disposizioni sono subito
applicabili, con l’effetto di consentire ai liberi professionisti
che adottano o sono affidatari di figli
minori, di richiedere subito l’indennità di
maternità, senza che sia preventivamente
necessario il preventivo recepimento nei Regolamenti delle Casse; il
Decreto legislativo si pone infatti come norma avente valore erga
omnes, sovraordinata rispetto ai Regolamenti
previdenziali, le cui disposizioni sono sempre cedenti se in
contrasto con quelle di rango giuridico superiore.
Roma,
19 agosto 2015
per leggere il comunicato stampa in pdf clicca QUI
SUBITO APPLICABILI LE NORME SULL'INDENNITA' DI MATERNITA' DELLE PROFESSIONISTE
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