IL
CONTRIBUTO INTEGRATIVO (2%
- 5%) DEI PROFESSIONISTI PUO’
ESSERE DEDUCIBILE FISCALMENTE
Il
Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, con Circolare prot. n. 2959/2015, ha indicato i
casi di deducibilità del contributo integrativo.
Il
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha
pubblicato la Circolare prot. n. 2959/2015, elaborata dal proprio
Centro Studi, relativa alla definizione dei casi in cui è possibile
dedurre fiscalmente il contributo integrativo (2%
per gli Agrotecnici, fino al 5% per le altre categorie);
il chiarimento benchè promosso da richieste provenienti da iscritti
nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, riguarda
tutti i liberi professionisti ordinistici esercenti l’attività ed
iscritti alle rispettive Casse professionali.
L’approfondimento
interpretativo del Centro Studi degli Agrotecnici si è reso
necessario per rispondere ai ripetuti quesiti proposti da iscritti
nell’Albo, contemporaneamente iscritti alla Cassa di previdenza
degli Agrotecnici, con versamenti al minimo, i quali chiedevano
conoscere se il contributo integrativo (da
loro versato, ma non ripetuto nei confronti dei clienti per
incapienza di fatturazione) fosse deducibile dal reddito.
In
linea generale il contributo integrativo (che
varia dal 2% al 5%, a seconda dell’Albo di iscrizione),
essendo pagato dal cliente al professionista (il
quale, a sua volta, lo riversa alla Cassa di previdenza)
non è deducibile dal reddito; diverso è il caso prospettato dai
richiedenti i quali, pagando direttamente il contributo minimo ne
sostengono personalmente il costo.
Il
Centro Studi ritiene che, in questo solo caso, il contributo
integrativo possa essere
dedotto dal reddito, al pari del contributo soggettivo
(quest’ultimo
nella misura minima del 10% del reddito netto).
Questa
conclusione trova conferma anche nella Risoluzione n. 25/E del 3
marzo 2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un
quesito formulato da un Ente di previdenza professionale, ha chiarito
che se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del
professionista, senza possibilità di rivalsa verso il cliente, è
possibile portarlo in deduzione al proprio reddito; questa dunque la
chiave interpretativa che
porta a ritenere possibile la deduzione fiscale dal proprio reddito.
Parimenti
il Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ritiene
siano deducibili dal reddito anche le quote di contribuzione
integrativa eventualmente versate volontariamente, per qualunque
ragione (ricostruzione
della carriera pensionistica, versamento volontario per il
raggiungimento del periodo minimo di requisito, ecc.).
La
Circolare prot. n. 2959/2015 è unita al presente Comunicato stampa.
Per leggere il comunicato stampa in pdf clicca QUI
Roma,
11 agosto 2015
IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI PUO' ESSERE DEDUCIBILE FISCALMENTE
IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI PUO' ESSERE DEDUCIBILE FISCALMENTE
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