IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI PUO' ESSERE DEDUCIBILE FISCALMENTE


IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (2% - 5%) DEI PROFESSIONISTI PUO’ ESSERE DEDUCIBILE FISCALMENTE

Il Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con Circolare prot. n. 2959/2015, ha indicato i casi di deducibilità del contributo integrativo.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha pubblicato la Circolare prot. n. 2959/2015, elaborata dal proprio Centro Studi, relativa alla definizione dei casi in cui è possibile dedurre fiscalmente il contributo integrativo (2% per gli Agrotecnici, fino al 5% per le altre categorie); il chiarimento benchè promosso da richieste provenienti da iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, riguarda tutti i liberi professionisti ordinistici esercenti l’attività ed iscritti alle rispettive Casse professionali.

L’approfondimento interpretativo del Centro Studi degli Agrotecnici si è reso necessario per rispondere ai ripetuti quesiti proposti da iscritti nell’Albo, contemporaneamente iscritti alla Cassa di previdenza degli Agrotecnici, con versamenti al minimo, i quali chiedevano conoscere se il contributo integrativo (da loro versato, ma non ripetuto nei confronti dei clienti per incapienza di fatturazione) fosse deducibile dal reddito.

In linea generale il contributo integrativo (che varia dal 2% al 5%, a seconda dell’Albo di iscrizione), essendo pagato dal cliente al professionista (il quale, a sua volta, lo riversa alla Cassa di previdenza) non è deducibile dal reddito; diverso è il caso prospettato dai richiedenti i quali, pagando direttamente il contributo minimo ne sostengono personalmente il costo.

Il Centro Studi ritiene che, in questo solo caso, il contributo integrativo possa essere dedotto dal reddito, al pari del contributo soggettivo (quest’ultimo nella misura minima del 10% del reddito netto).

Questa conclusione trova conferma anche nella Risoluzione n. 25/E del 3 marzo 2011, con la quale l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito formulato da un Ente di previdenza professionale, ha chiarito che se il contributo integrativo rimane effettivamente a carico del professionista, senza possibilità di rivalsa verso il cliente, è possibile portarlo in deduzione al proprio reddito; questa dunque la chiave interpretativa che porta a ritenere possibile la deduzione fiscale dal proprio reddito.

Parimenti il Centro Studi del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ritiene siano deducibili dal reddito anche le quote di contribuzione integrativa eventualmente versate volontariamente, per qualunque ragione (ricostruzione della carriera pensionistica, versamento volontario per il raggiungimento del periodo minimo di requisito, ecc.).

La Circolare prot. n. 2959/2015 è unita al presente Comunicato stampa.
 
Per leggere il comunicato stampa in pdf clicca QUI

Roma, 11 agosto 2015

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PROFESSIONISTI PUO' ESSERE DEDUCIBILE FISCALMENTE

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